Omologazione e certificato di conformità
L'omologazione del tipo è l'atto con cui un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica viene certificato conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche in vigore. Non attesta che il veicolo sia nuovo di fabbrica, e può riguardare sia componenti sia dispositivi. Le verifiche si fanno su un prototipo, non su tutti gli esemplari prodotti, e la procedura ha due fasi: una operativa (visita e prova del prototipo) e una amministrativa. L'omologazione non la rilascia il costruttore: il CPA competente può farlo, su sua richiesta, anche per il tipo di veicolo completato. Il MIMS controlla poi costantemente la conformità di veicoli e dispositivi omologati.
Il certificato di conformità attesta che il singolo esemplare è conforme al tipo omologato. Per il veicolo completo consente immatricolazione e intestazione con una sola operazione amministrativa, senza visita e prova. Può essere rilasciato anche a veicoli privi di carrozzeria: quello dell'autotelaio serve a portare il veicolo completato a visita e prova presso l'UMC, non a immatricolarlo per via amministrativa. Può essere sostituito da documenti smaterializzati o telematici. Per i veicoli omologati il vecchio certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità; quando ancora emesso, il certificato di origine va sottoscritto dal costruttore, riporta la data di rilascio e la firma deve essere depositata o autenticata.
- Le omologazioni nazionali hanno un numero alfanumerico, che può essere preceduto da OL od OM; quelle UE trasposte in sede nazionale possono essere precedute da OA.
- L'omologazione UE ha eliminato le disparità tra Stati e semplificato sia l'approvazione sia l'immatricolazione; l'UE punta sempre più sui regolamenti più che sulle direttive. Le categorie M, N, O e la categoria L hanno una propria normativa UE, che ha armonizzato anche la propulsione a idrogeno.